“In riferimento poi ai danni materiali subiti dall’attore ……. va subito chiarito che la disposizione di legge citata dalla Compagnia convenuta non esclude a priori la risarcibilità di detti danni, ma la circoscrive ai casi di contestuali danni personali gravi e nella liquidazione fissa una franchigia di €. 500,00 a carico dello stesso danneggiato. Nel caso di specie, l’accertata sussistenza di una menomazione dell’integrità personale con relativo accertamento di un danno biologico, seppur limitato, ma comunque non suscettibile di guarigione in quanto trattasi di invalidità permanente, configura senza dubbio un ipotesi di danno personale grave e cioè si desume, in mancanza di diverse espresse definizioni, dal contenuto dei nn. 1 e 2 dell’art. 583 c.p., che si adatta pienamente al caso in esame …” (Giudice di Pace di Rossano, Giudice avv. Domenico Monaco, sentenza n. 1070 del 18.11.2013).

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